|
ArciLesbica Udine è nata ufficialmente nel luglio 2004. In precedenza esisteva e operava all’interno di Arcigay ed ha
vissuto una fase di transizione che grazie all’impegno e alla coscienza delle donne ha permesso la nascita di un circolo
autonomo.
L’idea di portare il movimento lesbico ad una propria autonomia è nata in Italia alla fine del 1996 con l’Arcilesbica
Nazionale. Lo scopo non era certo quello di far rinascere il separatismo, ma piuttosto quello di spronare le donne omosessuali a
prender coscienza di s´, delle proprie forze, a creare luoghi dove imparare a confrontarsi tra donne su idee, pensieri,
progetti. In fondo costringersi a fare qualcosa per cominciare a legittimare l’identitŕ lesbica, per dare forza ad un
nome: lesbica. Che non è solo un nome, ma rappresenta una vera identità legata ad un preciso orientamento
affettivo, quella della donna omosessuale.
Ancora quando si usa in modo generico il termine "gay" difficilmente si pensa vi appartenga anche il mondo femminile. Ecco
quindi che il nostro intento era quello di sottrarci ad una situazione di "vittimismo subordinato" dovuto ad una maggior
presenza numerica maschile rispetto a quella femminile all’interno dei movimenti omosessuali, ma anche, e soprattutto, quello
di uscire da una sorta di "autovittimismo".
La nostra autonomia non significa però separazione conflittuale da Arcigay. Anzi a livello locale significa collaborazione,
serena convivenza, scambio, supporto morale e comunanza d’intenti. E siamo molto grate ad alcune persone del circolo "Nuovi
passi", per averci sempre incoraggiate, per aver sempre incentivato la presenza femminile, per averla sempre nominata anche
quando il contributo del volontariato delle donne era ai minimi termini.
Una serena collaborazione ha permesso ad Arcigay e Arcilesbica di fornire in questi anni sul territorio della provincia diversi
servizi rivolti a donne e uomini omosessuali, bisessuali e transessuali; accoglienza, ascolto, informazione, cultura, luoghi
di ritrovo, conferenze; servizi essenziali per lo sviluppo dell’identità della persona, della sua socialità, del
suo benessere, servizi che nessun'altra istituzione sociale finora ha dato.
|
|
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Denominazione - Sede - Durata
- E’ costituita un’organizzazione di volontariato denominata "ARCILESBICA UDINE", con sede a Udine.
- L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
- L’Associazione è costituita e diretta esclusivamente da donne.
- L’associazione richiederà l’affiliazione ad ARCILESBICA NAZIONALE e, in via indiretta, ad ARCI, dichiarando di
condividerne le finalità e recepirne gli statuti in quanto compatibili con il proprio.
Art. 2
Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
Carattere associativo
- ARCILESBICA UDINE è organizzazione estranea ad ogni attività partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro,
intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria
delle sue aderenti.
- I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva
partecipazione delle aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
- L’associazione s’ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all’art.3, comma 3; essa si adegua ed
adempie alle previsioni normative della l.r. n. 12/95.
Art. 4
Finalità
- ARCILESBICA UDINE si prefigge di:
A) combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche, in quanto singole
e coppie o appartenenti a gruppi organizzati, e rivendicare il riconoscimento ed il pieno godimento dei diritti civili, dando
loro visibilità mediante:
- l’azione volta a favorire il dialogo e l’iniziativa comune con associazioni femministe, al fine di opporsi alla divisione
fra donne;
- la comunicazione attiva con il movimento omosessuale e con tutti i movimenti che operano per la libertà sostanziale delle persone;
- l’attivazione di un servizio legale per la denuncia ed il perseguimento delle discriminazioni contro le lesbiche;
- l’intervento nella scuola, volto a stabilire un contatto con studentesse ed insegnanti lesbiche, in vista dello sblocco
dell’attuale situazione di clandestinità;
B) promuovere forme di espressione artistica e culturale realizzate dalle donne, con particolare attenzione
all’arte ed alla cultura lesbica, mediante:
- organizzazione di corsi, conferenze, incontri, stage;
- promozione ed organizzazione di spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, concorsi di scrittura e arti visive;
- promozione e realizzazione di pubblicazioni;
- svolgimento di ogni attività finalizzata alla diffusione della cultura e dell’informazione delle donne ed in particolare
delle lesbiche;
C) creare un luogo di incontro e socializzazione per le donne, mediante:
- l’utilizzazione della sede dell’associazione anche come luogo di incontro e socializzazione, ove svolgere attività
aggregative, ricreative e ludiche;
- l’organizzazione di feste private, sia presso la sede dell’associazione che presso locali pubblici;
D) creare un circolo cui le lesbiche provenienti da comunità storicamente migranti possano partecipare
senza discriminazione;
E) fornire un servizio telefonico di informazione e consulenza;
F) creare gruppi di auto-aiuto per lesbiche in difficoltà.
- L’Associazione potrà attivare ogni iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi prefissati. Potrà tra l’altro
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, collaborare e partecipare a manifestazioni in
Italia e all’Estero, esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per
autofinanziamento, in tal caso osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
- E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n°460 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo II
Risorse ed attività economiche
Art. 5
Patrimonio
- Il patrimonio dell’Associazione è formato:
- dalle entrate che sono costituite come segue:
(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari delle associate che potranno essere
richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti
locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito,
enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associate, accettate
dalla Segreteria che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare:
- i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione della Segreteria, dalla
presidente, la quale compie i relativi atti giuridici;
- le convenzioni sono accettate con delibera della Segreteria che autorizza la presidente a compiere tutti gli atti
necessari per la stipula.
(d)da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
- Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione
e consultabile da tutte le aderenti.
Art. 6
Durata del periodo di contribuzione
- I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo
è stabilito annualmente dall’assemblea.
- Le quote sociali delle nuove socie sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione.
L’aderente dimissionaria o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuta al pagamento del contributo sociale per
tutto l’anno sociale in corso.
Art. 7
Diritti delle associate sul Patrimonio Sociale
- Gli utili o avanzi di gestione nonchéfondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima
ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4.
Art. 8
Responsabilità ed assicurazione
- ARCILESBICA UDINE risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuna delle aderenti
può per questi essere ritenuta individualmente responsabile.
- Le aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la
responsabilità civile verso i terzi.
- L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- L’associazione, previa delibera della Segreteria, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Titolo III
Associate
Art. 9
Ammissione
- Ad ARCILESBICA UDINE possono associarsi tutte le donne, senza distinzione di età, razza, religione che si riconoscano negli
obiettivi perseguiti dall’associazione.
- L’ammissione delle socie ordinarie è deliberata dalla Segreteria, previa presentazione di domanda scritta da parte della
richiedente, controfirmata, per le minorenni, dall’esercente la potestà genitoriale, ed ha effetto all’atto del versamento
della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto
all’aspirante rifiutata.
- La qualità di aderente e associata non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
Art. 10
Diritti degli associati
- Tra le associate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- Le associate di maggiore età, purchéin regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle
riunioni dell’assemblea, di essere elette negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
- Esse hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- Le associate hanno diritto ad essere rimborsate delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per
l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.
Art. 11
Doveri
- Le associate devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
- Esse hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ed esse sono
fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese,
effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- Le prestazioni e le attività delle associate nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- Il comportamento verso le altre associate, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e
all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
- Le associate s’impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per
l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta della Segreteria. Il contributo associativo è
intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 12
Recesso ed esclusione
- La qualità di associata si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
- Ciascuna associata può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- L’associata che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o
alle deliberazioni della Segreteria, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere
esclusa dall’associazione con deliberazione motivata dell’assemblea.
Titolo IV
Organi dell’Associazione
Art. 13
Organi
- Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea;
2) la segreteria;
3) la presidente;
4) il collegio delle revisore dei conti.
Art. 14
Composizione dell’assemblea
- L’assemblea è composta da tutte le socie in carica.
- L’assemblea è presieduta dalla presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata
dall’assemblea stessa.
- All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.
Art. 15
Convocazione dell’assemblea
- L’assemblea si riunisce su convocazione della presidente.
- La presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della
riunione, da affiggere nella sede dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
- L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
entro e non oltre il 30 aprile.
- L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione,
al fine di eleggere i nuovi organi.
- L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10
(un decimo) delle socie; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
Art. 16
Validità dell’assemblea
- L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza delle socie; in seconda
convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle
presenti.
Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea
- Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte
a scrutinio segreto.
- L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
- Per le deliberazioni di modifica dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre la presenza di almeno ľ delle associate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
Art. 18
Verbalizzazione dell’assemblea
- Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dalla segretaria o in caso di sua assenza da una
componente dell’assemblea e sottoscritto dalla presidente.
- Il verbale può essere consultato da tutte le associate che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 19
Compiti dell’assemblea
- All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni della Segreteria e delle revisore dei
conti;
- eleggere i membri della Segreteria;
- eleggere le delegate da inviare all’assemblea nazionale ed al congresso nazionale;
- fissare, su proposta della Segreteria, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei
vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dalla Segreteria;
in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dall’associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
- deliberare sull’espulsione delle socie;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Segreteria.
Art. 20
Segreteria
- La Segreteria è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 13 componenti elette dall’assemblea delle associate.
- In caso di dimissioni o decadenza delle componenti, la Segreteria sarà integrata delle componenti mancanti attingendo
dalla lista delle non elette in base al numero dei voti ricevuti.
- La Segreteria si riunisce validamente con la presenza della maggioranza delle consigliere e le deliberazioni sono assunte
a maggioranza delle presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà
quello della presidente; non è ammessa delega.
- La Segreteria è convocata dalla presidente con avviso scritto contente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutte
le consigliere, a cura della presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
- In caso di assoluta urgenza la Segreteria può essere convocata, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o
comunicazione telefonica.
- Nella prima seduta, convocata dalla presidente uscente dell’associazione, la Segreteria elegge tra le proprie componenti
la Presidente dell’Associazione, la Vicepresidente, e la segretaria.
Art. 21
Durata e funzioni
- Le consigliere elette durano in carica per un periodo di un anno e sono rieleggibili; il loro incarico può essere
revocato dall’assemblea.
- La Segreteria svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale
assunte dall’assemblea.
- La Segreteria si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) delle consigliere.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- La Segreteria:
- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei
suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione
dell’attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione;
- sottopone all’assemblea delle aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l’ammissione delle nuove socie;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
Art. 22
La Presidente
- La presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.
- La presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o
impedimento è sostituito dalla vice presidente con gli stessi poteri.
- La presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio della Segreteria e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
- La presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio della Segreteria curandone la custodia presso la sede
dell’associazione.
Art. 23
La Segretaria
- L’associazione ha una segretaria nominata dal consiglio della Segreteria la quale coordina le attività associative ed
inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni della segreteria e dell’assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro delle associate;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Associazione;
d) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione
e) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi
nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni
dell’associazione;
f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitale dal regolamento o conferitale
dalla Segreteria o dalla presidente.
Art. 24
Collegio delle revisore dei conti
- Il collegio delle revisore dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica un anno. E’ composto da 3 (tre)
componenti effettive e due supplenti, scelte tra le socie non elette al consiglio della Segreteria, la cui funzione è
controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale
in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge al suo interno la Presidente.
- Il collegio delle revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni della Segreteria senza diritto di voto.
Titolo V
Il bilancio
Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo
- Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dalla Segreteria e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno
trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutte le aderenti.
- Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità
di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.
- I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il
30 aprile di ciascun anno.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui
all’art. 4.
- Gli utili o avanzi di gestione, nonch´ fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate
a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 26
Regolamento interno
- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con
regolamento interno, da elaborarsi a cura della Segreteria.
Art. 27
Collegio arbitrale
- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Associazione e le socie nonché tra le socie medesime, sarà
devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, le quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza
formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
- Gli arbitri saranno nominate una da ciascuna delle parti e la terza, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L’arbitrato si svolgerà presso la sede dell’Associazione.
Art. 28
Scioglimento
- L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
- In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti
ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 29
Rinvio
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
|